Sez. 3, Sentenza n. 7057 del 21/12/1982 (Rv. 424726 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICHIESTA DI CONDANNA ALLE SPESE DELLA CONTROPARTE VIRTUALMENTE SOCCOMBENTE - PRINCIPI APPLICABILI - DISCIPLINA EX ART. 68 DEL R.D.L. N. 1578/1933 - INAPPLICABILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICHIESTA DI CONDANNA ALLE SPESE DELLA CONTROPARTE VIRTUALMENTE SOCCOMBENTE - PRINCIPI APPLICABILI - DISCIPLINA EX ART. 68 DEL R.D.L. N. 1578/1933 - INAPPLICABILITÀ.*
In ipotesi di cessazione della materia del contendere, in forza di sopravvenuti accordi transattivi, la pretesa di una parte, o del suo difensore antistatario, per la condanna alla spese della controparte virtualmente soccombente, resta regolata dai principi fissati dagli artt. 90 e segg. cod. proc. civ., mentre esula dallo ambito di applicazione dell'art. 68 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale si riferisce alla diversa ipotesi delle spese e degli onorari dovuti al difensore dal proprio cliente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)