Sez. 2, Sentenza n. 1899 del 19/03/1986 (Rv. 445169 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON PRONUNCIA ANCHE SULLE SPESE - DISCIPLINA EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 1578 DEL 1933 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON PRONUNCIA ANCHE SULLE SPESE - DISCIPLINA EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 1578 DEL 1933 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933, il quale consente al difensore di agire anche contro l'avversario del proprio cliente per il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese di avvocato e procuratore, costituisce presupposto necessario la definizione transattiva della controversia intervenuta tra le parti, con la conseguenza che tale norma non è applicabile quando la causa sia definita dal giudice per la cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese. (V 1498/83, mass n 426329; (V 4955/81, mass n 415725; (V 4230/75, mass n 378587; (V 1490/75, mass n 375071; (V 660/73, mass n 372664; (V 1699/64, mass n 302440; (V 1508/63, mass n 262247; (Conf 7057/82, mass n 424726).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)