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Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 199903 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - Casi | Atto di impugnazione - Requisiti - Mancanza - Inammissibilità originaria - Conseguenze - Art. 129 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Motivi manifestamente infondati, non consentiti o non dedotti - Inammissibilità sopravvenuta - Conseguenze - Art. 129 cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199903-01

Impugnazioni - Inammissibilità - Casi

La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)