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Sez. 5, Sentenza n. 27923 del 22/02/2018 Ud. (dep. 18/06/2018) Rv. 273230 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Conseguenze in tema di rinuncia all'impugnazione.
Stato
decisa il 2018-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273230-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

La non ricorribilità del provvedimento in cassazione, quale causa di inammissibilità originaria, prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare. (Fattispecie in tema di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di dichiarazione di incompetenza territoriale e trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria, sindacabile ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., solo nei modi previsti dall'art. 30 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)