Sez. T, Ordinanza n. 9085 del 07/04/2025 (Rv. 674936-02)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella esattoriale - Notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l'estinzione della stessa per cancellazione dal registro imprese - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione coattiva, è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempiute e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo).
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)