Sez. 5, Ordinanza n. 753 del 09/01/2024 (Rv. 669949-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo intestato a società di capitali o di persone - Estinzione dell'ente - Successiva notificazione ai soci collettivamente o singolarmente - Validità - Atto impositivo intestato al socio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.
Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)