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Sez. 6, Sentenza n. 3042 del 31/03/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183540 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - (COD. PEN. ART. 62-BIS) - RAGIONE DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - PERSONALIZZAZIONE DELLA PENA - RAVVISABILITÀ - CATEGORIE DI RIFERIMENTO - GRAVITÀ DEL FATTO - UTILIZZABILITÀ AL FINE DEL DINIEGO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183540-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - (COD. PEN. ART. 62-BIS) - RAGIONE DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - PERSONALIZZAZIONE DELLA PENA - RAVVISABILITÀ - CATEGORIE DI RIFERIMENTO - GRAVITÀ DEL FATTO - UTILIZZABILITÀ AL FINE DEL DINIEGO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*

In tema di attenuanti, le circostanze generiche, di cui all'art. 62 bis codice penale, vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante la impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l'immensa varietà delle vicende umane. Perciò, con riguardo ai criteri indicati nell'art. 133 codice penale, ha attribuito al giudice, nella concretezza del fatto-reato, la facoltà di cogliere nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena del legislatore comminata in relazione a quel determinato reato. Pertanto, ai fini dell'applicabilità o meno delle attenuanti generiche ben può il giudice riconoscere alla natura ed alla gravità del fatto-reato l'attitudine ad integrare quegli elementi di disvalore che possono giustificarne il diniego. (Conf mass n 150660, per la seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)