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Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 22/05/1981 Ud. (dep. 24/10/1981) Rv. 150660 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE - RIFERIMENTO A GRAVITÀ DEL FATTO E PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150660-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE - RIFERIMENTO A GRAVITÀ DEL FATTO E PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito nell'Esercizio del suo potere discrezionale diretto alla concessione o diniego delle attenuanti generiche può attingere elementi di valutazione anche dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. sotto tale profilo, basta a motivare il diniego la considerazione negativa sulla gravità del fatto e sulla pericolosità sociale dell'imputato desunta dai precedenti penali. (Conf mass n 145395; (Conf mass n 143373; (Conf mass n 142303).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)