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Sez. 1, Sentenza n. 1970 del 15/03/2000 Cc. (dep. 26/09/2000) Rv. 217000 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Incompatibilità tra g.u.p. e g.i.p. - Disciplina intertemporale dettata dall'art. 3-bis D.L. n. 145 del 1999 - Esclusione dell'incompatibilità nei procedimenti con udienza preliminare in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217000-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

La disposizione di cui all'art. 34, comma 2 bis del cod. proc. pen. non ha inteso - prevedendo l'incompatibilità fra g.i.p. e g.u.p. - consacrare una sorta di più generale principio generale dell'incompatibilità dovuta al fenomeno della "prevenzione", quanto invece corrispondere all'opportunità di introdurre una previsione che permettesse una definitiva organizzazione della macchina giudiziaria evitando il proliferare di astensioni e ricusazioni destinate a divenire sempre più frequenti specie dopo la riduzione delle condizioni di ammissibilità del rito abbreviato. Ciò premesso, e considerato come, anche la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione non abbia comportato la trasformazione della funzione meramente "processuale" cui assolve il giudice dell'udienza preliminare (funzione consistente nell'accertamento della legittimità della domanda di processo formulata dal pubblico ministero), ne consegue che il differimento di operatività della suddetta disposizione di cui all'art. 34 cit., e la conseguente esclusione della sua applicazione ai procedimenti nei quali l'udienza fosse già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 145 del 1999, non possano essere censurati sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto trattasi di previsione dettata dall'esigenza di risolvere problemi intertemporali di organizzazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legge 24/05/1999 num. 145 art. 3 bis CORTE COST., Legge 22/07/1999 num. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)