Sez. 3, Sentenza n. 11113 del 15/06/1999 Ud. (dep. 29/09/1999) Rv. 214455 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Operazioni di prelievo ed analisi - Natura amministrativa degli accertamenti tecnici - Osservanza delle norme processuali - Esclusione - Attendibilità della prova - Valutazione - Inutilizzabilità - Possibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Nell'ipotesi in cui l'attività compiuta dai corpi specializzati di polizia, quali i N.A.S., rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del cod. proc. pen. devono esser osservate solo quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive. Diversamente l'inottemperanza delle statuizioni amministrative non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l'inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta in violazione di divieti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)