diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13472 del 30/06/2016 (Rv. 640235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Prestazione eccedente il programma originario - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di occupazione in lavori socialmente utili o per pubblica utilità, per le prestazioni che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., applicabile nei confronti della Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)