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Sez. L, Sentenza n. 10759 del 11/05/2009 (Rv. 608491 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoro socialmente utile - Prestazione eccedente il programma originario - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608491-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto ed orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 cod. civ., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)