Sez. 5 - , Sentenza n. 9660 del 11/04/2023 (Rv. 667723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Sospensione dell'esecuzione ex art. 401 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Sentenze emesse ex art. 384, comma 2, c.p.c.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 401, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)