Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14680 del 28/08/2012 (Rv. 623604 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla sospensione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)