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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14680 del 28/08/2012 (Rv. 623604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla sospensione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 401

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)