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Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 23/11/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269070 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 18, comma primo, lett. l) del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Violazione - Reato ex art. 55 stesso decreto - Integrazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269070-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro che non adempia agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, espressamente formulati dagli artt. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, D.Lgs. n. 81 del 2008, rientra fra i fatti di reato puniti ai sensi dell'articolo 55, comma quinto, lettera c), dello stesso decreto legislativo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che le modifiche apportate al citato art. 55 dal D.Lgs. n. 106 del 2009 - e, in particolare, la soppressione del preesistente rinvio all'art. 18, comma primo, lett. l), che reca una generica enunciazione degli obblighi in materia gravanti sul datore di lavoro - non incidono sulla continuità normativa esistente tra il combinato disposto degli artt. 89, comma primo, e 22, comma primo, D.Lgs. n. 626 del 1994 e il richiamato art. 55, comma quinto, lett. c), per quanto attiene alla configurazione del tipo di illecito riguardante gli obblighi datoriali di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 22, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 bis com. 10, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55, Decreto Legisl. 03/08/2009 num. 106 art. 32 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)