Sez. 3, Sentenza n. 26271 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019) Rv. 276043 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Violazione degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori - Artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81 del 2008 - Natura permanente - Configurabilità .
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la violazione degli obblighi inerenti la formazione e l'informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)