Sez. 6, Sentenza n. 368 del 02/03/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104510 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIÒ - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIÒ - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
Il bene giuridico tutelato con la previsione dei delitti di cui agli artt 515 e 516 cod pen consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi. Peraltro l'art 515 ha un ambito piu vasto (sotto un certo profilo), poiche si riferisce a tutte le cose mobili poste in commercio, e piu limitato (sotto altro profilo), perche per la sussistenza del reato non basta porre in vendita la merce, ma occorre la vendita effettiva, ossia la consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita. L'art 516 ha, invece, specifico e limitato riferimento alle sole sostanze alimentari e sussiste tanto se l'agente esaurisce la sua condotta nel porre in vendita le cose non genuine, quanto se realizza anche la traditio delle stesse al compratore. Esiste la frode quando la cosa consegnata e diversa per provenienza, qualita o quantita da quella pattuita, esiste invece il vizio di non genuinita quando la cosa consegnata e quella richiesta ma la sua composizione e adulterata. (nella fattispecie di vendita di confettura di susina per crostata, che all'analisi risulto contenere una minima percentuale di altro frutto, e stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art 516 cod pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)