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Sez. 2, Sentenza n. 3414 del 23/03/1993 (Rv. 481511 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Risarcimento del danno | Violazione delle norme delle distanze nelle costruzioni - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481511-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Risarcimento del danno

Il danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni è in "re ipsa", sicché, una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che può essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell'art. 1226 cod. civ., ove risulti la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità del fatto dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)