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Sez. L, Sentenza n. 1432 del 22/04/1976 (Rv. 380145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - SACRESTANO - RAPPORTO DI LAVORO CON LA PARROCCHIA - SENTENZA AFFERMATIVA - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE DI OSPITALITA PER CARITA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1976-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - SACRESTANO - RAPPORTO DI LAVORO CON LA PARROCCHIA - SENTENZA AFFERMATIVA - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE DI OSPITALITA PER CARITA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*

E insufficientemente motivata - e deve percio essere cassata con rinvio - la sentenza del merito che abbia ritenuto un sacrestano legato da rapporto di lavoro subordinato alla parrocchia, considerando solo le sue mansioni (servire messa, assistere il celebrante nella somministrazione dei battesimi e nei matrimoni, pulire Chiesa e annesso convento, accompagnare i Frati nel disbrigo di commissioni fuori del convento) e omettendo di considerare le difese della parrocchia, che sosteneva di avere ospitato il sacrestano, minorato fisiopsichico, fin dall'eta di tredici anni, per pura carita, lasciandolo libero di andarsene in qualsiasi momento, ed accettando l'attivita di lui come quella di un qualsiasi convivente. (V 1225/74, mass n 369280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)