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Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 15/03/2007 (Rv. 599969 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Apprezzamento della ragionevole durata del processo - Tempo occorso per la risoluzione di questione incidentale di costituzionalità - Computabilità - Valutazione della complessità del caso - Giudizio incidentale di costituzionalità - Indice di complessità della trattazione.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599969-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata complessiva del processo richiesto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, deve essere computato anche il tempo impiegato per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità, dal momento che la relativa decisione, pur non riguardando direttamente il merito della controversia, concerne una questione che, rispetto alla sua definizione, assume carattere pregiudiziale. Detto periodo, peraltro, va considerato nell'ambito della valutazione della complessità del caso, criterio cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001, potendosi, in tale ambito, tenere conto anche del fatto che nel corso del processo presupposto, verosimilmente destinato ad una rapida soluzione, sia stata emanata una legge comportante il rigetto del diritto dedotto in lite, le cui previsioni siano però in contrasto con precetti costituzionali, perché irragionevoli e discriminatorie, e, quindi, tali da dover essere espunte dall'ordinamento in seguito a giudizio di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 all. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)