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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 17/01/2006 (Rv. 586057 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Apprezzamento della ragionevole durata del processo - Tempo occorso per la risoluzione di questione incidentale di costituzionalità - Computabilità - Valutazione della complessità del caso - Giudizio incidentale di costituzionalità - Indice di complessità di trattazione.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586057-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata complessiva del processo richiesto dall'art. 2 della legge n.89 del 2001, deve essere computato anche il tempo impiegato per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità, dal momento che la relativa decisione, pur non riguardando direttamente il merito della controversia, concerne una questione che, rispetto alla sua definizione, assume carattere pregiudiziale. Tuttavia, nell'ambito della valutazione del criterio della complessità del caso di cui alla norma citata, è lecito tenere conto del fatto che nel corso del processo presupposto sia sorta necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma ostativa all'accoglimento della domanda e in seguito effettivamente dichiarata incostituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)