Sez. 4, Sentenza n. 18640 del 16/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228347 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace - Guida in stato di ebbrezza - Competenza del giudice ordinario in via transitoria - Determinazione del tempo necessario per la prescrizione - Applicazione del termine triennale previsto dall'art. 157 comma primo n. 5 cod. pen. - Fondamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma primo n. 5) cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso di specie si trattava della contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)