Sez. 4, Sentenza n. 7307 del 03/12/2002 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 223494 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace - Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico - Determinazione del tempo necessario per la prescrizione - Applicazione del termine triennale previsto dall'art. 157 comma 1 n. 5 cod. pen. - Fondamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, (nel caso di specie si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186 commi 2 e 6 cod. strad.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)