diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 384 del 15/01/1999 (Rv. 522328 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Previo deferimento della questione ad un collegio di probiviri - Mancata costituzione del collegio - Conseguenze - Lesione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine decadenziale ex art. 2527, terzo comma cod. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522328-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa, la mancata costituzione, da parte dell'assemblea, del collegio dei probiviri, cui la questione avrebbe dovuto essere deferita secondo lo statuto, prima di adire l'autorità giudiziaria, non comporta per il socio escluso lesione del diritto di difesa, attuandosi questo mediante il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Peraltro, la mancata costituzione del collegio statutariamente previsto può assumere rilevanza sul piano della individuazione del "dies a quo " per la proposizione dell'opposizione ex art. 2527, terzo comma, cod. civ., purché il socio medesimo ne sia a conoscenza. Tale consapevolezza, per essere idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale di cui alla predetta disposizione codicistica, deve, però, essere effettiva, e non semplicemente ipotetica, non potendo porsi a carico del socio l'onere di sapere che il collegio dei probiviri, cui egli si dovrebbe rivolgere, non è stato costituito, né lo sarà nemmeno a seguito del suo ricorso. È, invece, la società che eccepisce la intempestività della opposizione per il decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ., a dover fornire la prova dalla consapevolezza, da parte del socio escluso, della mancata costituzione del collegio, alla stregua del generale precetto di cui all'art. 2697, secondo comma, cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)