Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 07/06/1985 (Rv. 441060 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVA - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI IN BASE A CLAUSOLA STATUTARIA - MANCATA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2527 COD. CIV. - RISPETTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVA - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO DI PROBIVIRI IN BASE A CLAUSOLA STATUTARIA - MANCATA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2527 COD. CIV. - RISPETTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio che l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria della deliberazione di esclusione del socio di una società, è soggetta al termine previsto dall'art. 2527 cod. civ., non è escluso per effetto di una clausola dello statuto che devolva la controversia ad un collegio di probiviri, anche quando il socio escluso abbia preventivamente adito tale collegio con istanza irricevibile a causa della sua mancata Costituzione, qualora tale mancata Costituzione, sia prima che dopo l'insorgere della controversia, risulti in concreto a conoscenza di detto socio, privo peraltro della possibilità di promuovere direttamente la formazione del collegio dei probiviri, sicché il socio medesimo debba considerarsi consapevole dell'inoperatività dell'indicata clausola statutaria e della tutelabilità delle proprie ragioni solo con l'Azione giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)