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Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 20/09/1971 (Rv. 353773 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353773-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO - ESCLUSIONE.*

Il decreto ingiuntivo e un provvedimento idoneo ad acquistare autorita ed efficacia di giudicato, al pari di una sentenza di condanna, sia in ordine alla regolarita formale del titolo, sia in ordine alla esistenza del credito. Perche il giudicato possa formarsi e, tuttavia, necessario che il decreto, verificandosi una delle condizioni previste dall'art 647 cod proc civ (mancata opposizione o mancata Costituzione dell'opponente), sia dichiarato esecutivo, o che l'opposizione sia rigettata con sentenza passata in giudicato o, infine, che il processo relativo alla opposizione sia dichiarato estinto. L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione impedisce, invece, che il decreto possa conseguire l'efficacia della cosa giudicatà e cio anche nel caso in cui l'opposizione sia stata erroneamente accolta in base ad un motivo che non avrebbe potuto essere dedotto dall'opponente, giacche l'errore in cui sia eventualmente incorso il giudice dell'opposizione non determina l'inesistenza giuridica della sentenza emessa sull'opposizione e, ove non vi sia posto rimedio attraverso l'utile esperimento dei mezzi d'impugnazione consentiti, non e di ostacolo al suo passaggio in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)