Sez. 1, Sentenza n. 6085 del 26/03/2004 (Rv. 571578 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE | Dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - Necessità ai fini della formazione del giudicato sostanziale - Sussistenza - Necessità ai fini del giudicato formale - Esclusione - Fattispecie in tema di insinuazione di credito al passivo fallimentare.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ancorché l'effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del creditore allo stato passivo fallimentare, dal quale il credito era stato escluso per essere fondato esclusivamente su decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutività).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)