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Sez. 5, Sentenza n. 3426 del 08/03/2002 (Rv. 552936 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione - Ruoli e Avvisi di mora - Impugnazione - Per vizi derivanti dalla mancata notifica dell'avviso di udienza relativa al giudizio sull'accertamento del tributo - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552936-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di riscossione, il giudice dell'impugnativa dei ruoli, e degli avvisi di mora, non può accertare in via incidentale, la nullità della sentenza costituente il titolo della pretesa tributaria dell'Amministrazione, dovendo l'interessato far valere il vizio in via d'impugnazione, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice tributario di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale erano stati dichiarati illegittimi i ruoli, e gli avvisi di mora, emessi sulla base di una sentenza - passata in cosa giudicata - ma ritenuta viziata per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del primo e unico giudizio sull'accertamento del tributo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)