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Sez. 5, Sentenza n. 26906 del 15/12/2006 (Rv. 595104 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Sentenza - Vizi processuali - Deducibilità in un diverso processo - Da parte del contumace - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595104-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Solo nell'ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione) è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere di rilevare, dichiarare e/o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell'altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione. Il principio non subisce eccezione neanche nell'ipotesi in cui la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo per la nullità di citazioni o notificazioni e siano decorsi i termini di impugnazione, poiché anche in tale caso deve sempre essere impugnata la sentenza emessa nel processo in cui si siano verificate le nullità che la medesima parte intende denunciare, deducendo la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. (e perciò l'inapplicabilità della disciplina in materia di decadenza dall'impugnazione, di cui al primo comma del medesimo articolo), se non altro perché, in mancanza di impugnazione, passerebbe in giudicato la decisione pronunciata nel processo asseritamente affetto da nullità, e tale giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (nella specie, in applicazione di tali principi, è stata cassata senza rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, ricorso con cui il contribuente si doleva di vizi di notifica di quella pronuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)