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Sez. L, Ordinanza n. 22731 del 06/07/2026 (Rv. 679538-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679538-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

Qualora nel corso del giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. vengano espletate più consulenze tecniche, nelle diverse fasi processuali, con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla consulenza espletata nel corso della fase preventiva piuttosto che a quella espletata nel giudizio di merito, è tenuto a motivare la propria preferenza esplicitando le ragioni per le quali il secondo elaborato peritale risulti pretermesso al primo, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., con la quale il giudice, dopo aver disposto una nuova c.t.u., ha aderito a quella svolta in fase preventiva, conducente ad esiti opposti, senza svolgere alcuna motivazione comparativa e limitandosi ad affermare l'irrilevanza di quella espletata in sede di giudizio di merito).

Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)