Sez. 3, Ordinanza n. 29713 del 19/11/2024 (Rv. 672899-01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica espletata in diverso giudizio - Risultati difformi da consulenza svolta nel giudizio - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità. PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - In genere.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di da altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)