Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 07/07/1995 (Rv. 493194 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili con regolamento di competenza - Estensione a quelli che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. - Disciplina ex art.42 cod. proc. civ., novellato dall'art.6 della legge n.353 del 1990 - Applicabilità ai giudizi pendenti all'1 gennaio 1993 - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ. - novellato dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990 con la estensione dell'ambito dei provvedimenti impugnabili per regolamento di competenza a quelli che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. -, in quanto operativo dall'1 gennaio 1993, non può applicarsi ai giudizi pendenti a tale data, i quali, fino al termine del 30 aprile 1995, sono assoggettati all'ordinario regime transitorio di cui all'art. 90 della legge n. 353 del 1990, riformato dall'art. 2 della legge n. 477 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)