Sez. 1, Sentenza n. 11596 del 08/11/1995 (Rv. 494573 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario di competenza - Provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnabilità ex art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990 (applicabile ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1993, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 121 del 1995), estende il rimedio del regolamento necessario di competenza solo nei confronti dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e non di quelli che la sospensione stessa abbiano negato, rigettando l'istanza in tal senso proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Decreto Legge 21/04/1995 num. 121 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)