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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023 (Rv. 668321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Notifica dell’appello con modalità telematica – Costituzione dell’appellante – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

L'atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)