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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 981 del 16/01/2023 (Rv. 666523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Notificazione dell'appello e dei suoi allegati a mezzo pec - Deposito telematico degli stessi e dell’attestazione di consegna - Attestazione di conformità all'originale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all'originale da parte del difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)