Sez. 3, Sentenza n. 2293 del 23/04/1979 (Rv. 398639 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO.*
Per il principio dell'unita della giurisdizione, le prove raccolte in Sede penale, anche se e intervenuta amnistia o sussistono motivi di improcedibilita dell'Azione penale, ben possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento non e soggetto a Sindacato in Sede di legittimita, purche sia sorretta da motivazione congrua e corretta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)