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Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 11/03/1981 (Rv. 412025 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ESTINTO PER AMNISTIA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412025-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ESTINTO PER AMNISTIA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Per il principio dell'unità della giurisdizione, le prove raccolte in Sede penale, benche sia intervenuta amnistia, possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (V 2308/80, mass n 405986; (V 1732/75, mass n 375364; (Conf 2293/79, mass n 398639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)