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Sez. U, Sentenza n. 800 del 24/01/2002 (Rv. 551799 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Avverso la sentenza resa dalla sezione disciplinare del CSM - Motivi del ricorso - Superamento dell'anno dalla notizia del fatto - Poteri delle Sezioni unite - Esame diretto degli atti processuali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551799-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, allorché, in sede di impugnazione avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, venga denunciata la violazione della norma (art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1) che impone al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di promuovere l'azione disciplinare, a pena di decadenza, entro un anno dalla notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono legittimate ad esaminare direttamente, tra gli atti processuali, l'atto dal quale è scaturito l'esperimento dell'azione disciplinare, trattandosi di verificare la regolarità dello svolgimento dell'"iter" procedimentale.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)