Sez. U, Sentenza n. 16620 del 27/07/2007 (Rv. 598247 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Tempestività dell'azione disciplinare nei confronti di magistrato sottoposto a procedimento penale - Applicabilità dell'art. 29 del R.d.lgs. n. 511 del 1946 - Individuazione della relativa disciplina - Emissione di decreto di archiviazione - Conseguenza - Operatività dell'art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958 - Effetti - Impromovibilità dell'azione disciplinare da parte dei titolari se esercitata oltre un anno dal giorno dell'acquisizione della notizia formante oggetto dell'addebito disciplinare.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini della tempestività della promozione dell'azione disciplinare nei confronti di magistrato sottoposto a procedimento penale trova applicazione l'art. 29 del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio di detta azione è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento nell'istruzione o nel giudizio. Nel caso in cui sia stato emesso decreto di archiviazione in sede penale in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti non sia stata formulata una precisa contestazione - non potendo ritenersi che il procedimento disciplinare sia ricollegabile ad un procedimento penale - opera invece l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, secondo il quale l'azione disciplinare nei riguardi del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della Giustizia o il P.G. presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)