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Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 26/11/1971 (Rv. 355062 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE E RISERVE - LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI DI NON PICCOLA MOLE - ATTO SCRITTO - NECESSITA AD SUBSTANTIAM.*
Stato
decisa il 1971-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355062-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE E RISERVE - LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI DI NON PICCOLA MOLE - ATTO SCRITTO - NECESSITA AD SUBSTANTIAM.*

I contratti conclusi dagli enti pubblici devono essere redatti per iscritto sotto pena di nullita, rilevabile dal giudice anche di ufficio. Tale principio si applica anche alle modificazioni dei suddetti contratti ed alle convenzioni aventi ad oggetto lavori aggiuntivi e complementari connessi ad un pubblico appalto, che abbiano un'autonomia strutturale e non possano ritenersi di piccola mole. In tale materia non e, quindi, applicabile l'art 1659 cod civ, secondo cui l'autorizzazione del committente alle variazioni delle modalita di esecuzione delle opere appaltate deve essere redatta per atto scritto soltanto ad probationem. (V 1513'70, mass n 347361; 3309'68, mass n 336302; 1878'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 142, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 45, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1421, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)