Sez. 1, Sentenza n. 6629 del 18/07/1997 (Rv. 506139 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Sottoscrizioni dei contraenti contenute in documenti diversi - Identità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
Nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente, dovendosi ritenere osservato il requisito della forma scritta "ad substantiam" pur se le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, quando il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi. (Nella specie in base all'enunciato principio si è ritenuto che il requisito della forma scritta del contratto di appalto di opere pubbliche fosse integrato da un alto dalle deliberazioni della Giunta di un comune di affidamento e di approvazione dei lavori, dall'altro dalla sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto di sottomissione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)