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Sez. L, Sentenza n. 16757 del 12/08/2015 (Rv. 637258 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - IN GENERE | Termine per l'impugnazione del trasferimento - Art. 6 della l. n. 604 del 1996, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Dalla data di ricezione della lettera di trasferimento - Licenziamento successivo - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2015-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637258-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - IN GENERE

Il termine per l'impugnazione del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 2103 c.c., al quale, per effetto del comma 3, lett. c), dell'art 32 della l. n. 183 del 2010, si applica la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti previsto dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32, decorre dalla data di ricezione della lettera di trasferimento anche nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento autonomamente impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)