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Sez. L, Sentenza n. 9203 del 23/04/2014 (Rv. 630755 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termini di impugnativa del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604 del 1996, come novellato dalla legge n. 183 del 2010 - Differimento dell'entrata in vigore in forza del d.l. n. 225 del 2010 - Ambito di applicazione - Inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630755-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 32, comma 1 bis, della legge 4 novembre 2010, n. 183, introdotto dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)