Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 18/06/1990 Cc. (dep. 30/06/1990) Rv. 184753 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE COMUNE E ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE COMUNE E ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi quindi dalla normale e non qualificata "societas sceleris", una volta che sia connotata da quei particolari elementi indicati dallo stesso articolo 416-bis cod. pen., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso, metodo consistente, dal lato della associazione agente, nell'utilizzazione verso l'esterno e in danno quindi degli offesi dall'attività delinquenziale, della forza intimidatrice nascenti dal vincolo utilizzato dagli associati, e, dal lato passivo, e quindi delle persone offese, dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata. (Conf mass n 178897).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)