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Sez. 1, Sentenza n. 8265 del 23/05/1988 Ud. (dep. 19/07/1988) Rv. 178897 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - REATO AUTONOMO - ELEMENTI DISTINTIVI RISPETTO ALL'ASSOCIAZIONE EX ART. 416 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1988-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178897-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - REATO AUTONOMO - ELEMENTI DISTINTIVI RISPETTO ALL'ASSOCIAZIONE EX ART. 416 COD. PEN..*

La fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 stesso codice, oltre che per il fine, comprensivo non solo della programmazione di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso. Questo si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice. (V mass n 168299).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)