Sez. 1, Sentenza n. 38 del 08/01/1968 (Rv. 330842 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI.*
L'ingiunzione fiscale, disciplinata da testo unico 14 aprile 1910 n.639, ancorche vidimata e resa esecutiva dal competente pretore, rappresenta l'atto iniziale di un procedimento monitorio sui generis. Essa, infatti, cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'atto di opposizione instaura un processo di cognizione, nel quale, a differenza di quanto avviene nell'ordinario procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione processuale di attore, tenuto a dare la prova della infondatezza della pretesa tributaria mentre l' amministrazione assume la veste di convenuta, legittimata a proporre eccezioni di rito e di merito. (Conf. N. 2339-67, massima n. 329576, 2356-65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)