Sez. U, Sentenza n. 2339 del 09/10/1967 (Rv. 329576 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - CARATTERE CONGIUNTIVO DI TITOLO ESECUTIVO E DI PRECETTO - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - INGIUNZIONE ILLEGITTIMA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA PA CONVENUTA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO A GIUSTIFICAZIONE DELLA PRETESA FATTA VALERE CON L'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE - IMPOSTA DI REGISTRO - TASSAZIONE COME CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI ATTO INTASSABILE COME DIVISIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - CARATTERE CONGIUNTIVO DI TITOLO ESECUTIVO E DI PRECETTO - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - INGIUNZIONE ILLEGITTIMA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA PA CONVENUTA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO A GIUSTIFICAZIONE DELLA PRETESA FATTA VALERE CON L'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE - IMPOSTA DI REGISTRO - TASSAZIONE COME CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI ATTO INTASSABILE COME DIVISIONE.*
Nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici minori (R.d. 14 aprile 1910 n.639) l'atto formale della ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto alla esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore. Conseguentemente grava sull'opponente per la sua qualita di attore l'Onere di contestare il diritto della pubblica amministrazione alla minacciata esecuzione. Ma l'amministrazione, venendo ad assumere la veste di convenuta, ha il diritto di proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 36 cod.proc.civ. e puo quindi dedurre un diverso titolo a giustificazione del procedimento ingiuntivo, riconoscendo l'inesistenza di quella su cui inizialmente il procedimento stesso era stato fondato. (nella specie, notificata ingiunzione fiscale per tassa suppletiva di registro sul presupposto dell'esistenza di una divisione non assoggettata ad imposta al momento della registrazione dell'atto, avendo il contribuente proposta opposizione, assumendo di nulla dovere, l' amministrazione aveva eccepito che il credito d'imposta era legittimo sotto il profilo di una diversa qualificazione del rapporto, e cioe come rapporto di concessione reciproca, fra gli acquirenti in comune e pro indiviso di un suolo edificatorio, del diritto di superficie. La Cassazione ha enunciato il principio che precede). (Conf. 2356-65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)