Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4428 del 23/02/2018 (Rv. 647984 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA | Vendita di un bene indiviso da parte di uno solo di uno dei comproprietari – Efficacia meramente obbligatoria del negozio – Conseguenze nel giudizio di divisione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA
La vendita di un bene, facente parte di una comunione ordinaria, da parte di uno solo dei comproprietari, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al venditore a seguito della divisione; pertanto, fino a tale momento, poiché il bene continua a far parte della comunione, l'acquirente può avvalersi solo dei diritti di cui all'art. 1113 c.c., e non è parte necessaria del giudizio di divisione e la sua mancata evocazione in giudizio comporta unicamente che la divisione non abbia effetto nei suoi confronti, ma non anche l'invalidità della sentenza pronunciata in sua assenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)