Sez. 2, Sentenza n. 10629 del 29/11/1996 (Rv. 500889 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO | Vendita del diritto del comproprietario - Subingresso conseguente dell'acquirente nella comunione - Condizione - Disponibilità di un singolo bene da parte del comproprietario - Partecipazione del disponente alla comunione - Persistenza - Effetti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO
L'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, mentre se il comproprietario disponga di un singolo bene, avendo l'alienazione efficacia obbligatoria, della comunione continua a far parte il disponente, che, pertanto, resta titolare dell'azione di cui all'art. 1111 cod. civ. e deve essere chiamato ad integrare il contraddittorio nel relativo giudizio da altri promosso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)