diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024 (Rv. 672888-01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing immobiliare - Mancata indicazione del “tasso leasing” in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell’utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672888-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero).

Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)